IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
il  quale  stabilisce  che  dal  1°  gennaio   1998   gli   stipendi,
l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e  continuativi
delle categorie  di  personale  statale  non  contrattualizzato  sono
adeguati di diritto annualmente in  ragione  degli  incrementi  medi,
calcolati dall'Istituto Nazionale di Statistica, conseguiti nell'anno
precedente dalle categorie di pubblici  dipendenti  contrattualizzati
sulle  voci  retributive,  ivi  compresa   l'indennita'   integrativa
speciale,  utilizzate   per   l'elaborazione   degli   indici   delle
retribuzioni contrattuali; 
  Visto l'articolo 24, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
il quale dispone che il criterio previsto dal  predetto  comma  1  si
applica anche  al  personale  di  magistratura  ed  agli  avvocati  e
procuratori  dello  Stato  ai  fini  dei   calcolo   dell'adeguamento
triennale, ferme restando, per quanto non derogato,  le  disposizioni
dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n.  27,  tenendo  conto
degli  incrementi   medi   pro-capite   del   trattamento   economico
complessivo, comprensivo di  quello  accessorio  e  variabile,  delle
altre categorie del pubblico impiego; 
  Vista la sentenza 11 ottobre 2012, n. 223, con la  quale  la  Corte
costituzionale ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale,  tra
l'altro, dell'articolo 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,  n.
122, nella parte riguardante la mancata erogazione  degli  acconti  e
del conguaglio per gli anni 2011, 2012 e 2013, previsti  dalla  legge
19 febbraio 1981, n. 27, per  il  personale  di  magistratura  e  gli
avvocati e procuratori dello Stato; 
  Considerato che l'Istituto Nazionale di Statistica, con nota del 18
febbraio 2013, prot. n. SP/145.2013, avente ad  oggetto  «Adeguamento
triennale stipendi e indennita'  del  personale  di  magistratura  ed
equiparati - Art. 2 della legge n. 27 del 1981 ed art. 24 della legge
n. 448 del 1998», ha comunicato, a seguito della citata sentenza, che
la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali  pro-capite
dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di  magistratura  ed  i
dirigenti non contrattualizzati, dal 2008 al 2011 e'  risultata  pari
al 5,41 per cento; 
  Visto il  proprio  precedente  decreto  in  data  23  giugno  2009,
relativo  all'adeguamento  degli  stipendi  e  delle  indennita'  del
personale in riferimento per il  triennio  2006-2008,  con  il  quale
trattamento economico del personale stesso  e'  stato  aumentato  del
10,13 per cento complessivo a decorrere dal  1°  gennaio  2009  e,  a
titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura
del  3,04  per  cento  per  ciascuno  degli  anni  2010  e  2011  con
decorrenza, rispettivamente, 1° gennaio 2010 e 1° gennaio 2011; 
  Rilevavo che il citato adeguamento triennale nella misura del  5,41
per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio  2012  alle  misure
della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2009 previo riassorbimento
e conguaglio, con la medesima decorrenza, degli  acconti  corrisposti
negli anni 2010 e 2011 nella misura complessiva del 6,08 per cento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le misure degli stipendi del personale  di  cui  alla  legge  19
febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'articolo 3, primo
comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa  speciale  in
vigore alla data del 1° gennaio 2009 sorto incrementate del 5,41  per
cento  con  decorrenza  1°  gennaio  2012  previo  riassorbimento   e
conguaglio, con la medesima  decorrenza,  degli  acconti  corrisposti
negli anni 2010 e 2011.